
La legge nazionale 225/92, con le modifiche e le integrazioni introdotte dalla legge 100/2012, assegna a Province e Comuni compiti specifici:
- alle Province: raccolta ed elaborazione dati, predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione, istituzione del comitato provinciale di protezione civile
- ai Comuni: assegnazione al sindaco del compito di autorità comunale di protezione civile, per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, e per il rapporto con la Prefettura e con la Regione
La legge nazionale prevede un forte coinvolgimento, ed un ruolo centrale di gestione dell’emergenza, per le Prefetture, ossia per gli organi dello Stato presenti sul territorio. I successivi cambiamenti normativi (Decreto Legislativo 112/98, Legge Costituzionale 3/2001 di modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione Italiana), hanno progressivamente spostato competenze e responsabilità verso gli Enti Locali, recepite dalla legge regionale del 2004.
Gli Enti locali hanno quindi i seguenti compiti principali:
PROVINCE
- attivazione dei servizi urgenti per eventi calamitosi di livello sovracomunale
- coordinamento delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio provinciale
- realizzazione del programma provinciale di previsione e prevenzione e del piano provinciale di emergenza
- integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul territorio provinciale
COMUNI
- direzione e coordinamento del soccorso alla popolazione. Per tali compiti il Sindaco può avvalersi dei Vigili del Fuoco o di associazioni di volontariato comunali o intercomunali
- creazione di una struttura comunale di protezione civile, anche formando un gruppo comunale o convenzionandosi con una associazione
- realizzazione di un piano comunale di emergenza, anche associandosi con altri comuni per la realizzazione di un piano intercomunale
- raccolta dati ed istruttoria delle richieste di risarcimento per danni ad infrastrutture, beni privati, insediamenti produttivi a seguito di evento calamitoso
La legge regionale indica anche quali sono le responsabilità operative ed amministrative in caso di evento, indicando come autorità di protezione civile – per il territorio di competenza:
- il sindaco
- il Presidente della Provincia
- il Presidente della Giunta Regionale
Queste figure lavorano di concerto con le forze statali, in particolare con le Prefetture, e si occupano sia della parte operativa (soccorsi), sia della parte di comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione. |